Quando deve essere pagato il compenso all’agenzia immobiliare
Quando deve essere pagato il compenso all’agenzia o all’agente immobiliare? Prima o dopo il rogito?
Una delle convinzioni di molte persone è quella di dover riconoscere il compenso all’agenzia immobiliare dopo il rogito notarile, come a voler suggellare il buon esito della trattativa tra chi vende e chi acquista.
Purtroppo questa è solo una convinzione di alcuni ed un malcostume di alcuni professionisti del settore, in quanto chi decide il momento in cui bisogna riconoscere la provvigione all’agenzia immobiliare o all’agente immobiliare è il codice civile, tramite l’art. 1755 che recita testualmente “Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento”.
Quindi l’affare quando si intende concluso?
L’affare si intende concluso quando c’è un accordo tra le parti, nello specifico quando chi acquista riceve dall’agenzia immobiliare o dall’agente immobiliare la comunicazione che la proposta è stata accettata.
Ad esempio: il potenziale acquirente dopo aver visionato l’immobile propone l’acquisto tramite un atto scritto con un impegno economico ad esempio un assegno al proprietario dell’immobile, quest’ultimo con l’accettazione di tale proposta rende concluso l’affare ed in quel determinato momento si conclude l’intervento da parte dell’agenzia immobiliare. Quindi la provvigione dovrà essere riconosciuta all’agenzia o all’agente immobiliare da entrambe le parti, sia dall’acquirente che dal proprietario dell’immobile.
E se invece la proposta non viene accettata dal proprietario dell’immobile per motivi giustificati o non, ma la stessa risulta congrua (per congrua intendiamo che l’offerta effettuata dal potenziale acquirente rientra nell’importo di vendita richiesto e trascritto nel contratto di incarico), la provvigione dovrà essere ugualmente riconosciuta all’agenzia o agente immobiliare dal proprietario dell’immobile, dato che l’affare risultava concluso in quanto l’importo richiesto da questi è lo stesso proposto dall’acquirente.
Se invece l’acquirente dovesse ripensarci o non avere più la disponibilità economica, anche in questo caso la proposta risulta congrua e questi dovrà in ogni caso riconoscere al mediatore la provvigione di vendita.
Quindi il fatto che il mediatore si faccia pagare la provvigione da parte di una o entrambe le parti all’atto o al momento del compromesso è una concessione e non un atto dovuto.
Il mediatore ha diritto di emettere fattura già nel momento che c’è un accordo tra le parti.
Il compito dell’agenzia o agente immobiliare è di trovare un compratore a chi vuole vendere il proprio immobile.
Quindi è importante che entrambe le parti, venditore ed acquirente devono considerare nel momento in cui vogliono vendere o acquistare un immobile.
Quando si presenta una proposta per l’acquisto di un immobile non si ha soltanto degli obblighi nei confronti del proprietario dell’immobile ma anche del mediatore (agente o agenzia immobiliare).
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